Adozioni di minori

Che cos’è?

Con l’adozione si intende dare una famiglia a minori in stato di abbandono: l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti dei quali assume e trasmette il cognome.

È un intervento disposto dal “Tribunale per i minori” in favore di minori in stato di abbandono e che sono stati dichiarati adottabili.

Sono dichiarati adottabili i minori in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti e quando questa mancanza non è dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

La disponibilità all’adozione deve essere presentata direttamente al “Tribunale per i minori”. Le coppie interessate devono essere coniugate da almeno tre anni o dimostrare di avere convissuto stabilmente prima del matrimonio per almeno tre anni e possedere i requisiti previsti dalla Legge 184/83 e successive modifiche (legge 476/98 e legge 149/01).

Cosa fornisce il Consorzio?

  • consulenza in merito alle tematiche dell’adozione;
  • informazioni sull’iter adottivo e sulla normativa di riferimento;
  • indagine psico – sociale per le coppie aspiranti all’adozione;
  • supporto e sostegno nella fase di abbinamento coppia – minore e nei casi di affidamento a rischio giuridico;
  • vigilanza e sostegno per affidamenti preadottivi.

Da quando decorrono gli interventi consortili?

  • dal ricevimento della richiesta di indagine del Tribunale per i Minori;
  • dalla decorrenza dell’affidamento preadottivo.

Quanto costa?

Il servizio è gratuito.